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D.P.R. 21/04/1993 n. 2462. La dichiarazione di conformità , a seconda della procedura prescelta dal fabbricante o dal suo mandatario, deve indicare in particolare: a) il tipo di procedura seguito; b) il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità; c) la descrizione del prodotto ed, in particolare, il tipo, l'identificazione e l'utilizzazione; d) le caratteristiche tecniche alle quali corrisponde il prodotto; e) le condizioni particolari di utilizzazione del prodotto; f) il numero della dichiarazione; g) eventualmente, il nome e l'indirizzo dell'organismo riconosciuto ed i documenti da essa forniti; h) il nome e la qualifica della persona abilitata a firmare la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario. Art. 11. Vigilanza 1. Al fine di verificare la conformità dei prodotti da costruzione alle prescrizioni del presente regolamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'interno ed il Ministero dei lavori pubblici, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà di disporre verifiche e controlli, con spesa a carico del fabbricante o del suo mandatario, mediante i propri uffici centrali o periferici, eventualmente coadiuvati da istituti o dipartimenti universitari ovvero da altri enti o laboratori individuati con specifico decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dei lavori pubblici. 2. A tal fine è consentito alle persone incaricate: a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento o di uso dei prodotti; b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento; c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove. 3. (Comma così modificato dall'art. 1, d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 499).I prodotti, che risultino non muniti della marcatura CE, o dell'attestato di conformità , o del benestare tecnico europeo, o ne siano comunque privi devono essere immediatamente ritirati dal commercio e non possono essere incorporati o installati in edifici. 4. La consegna al possessore di prodotti e/o al costruttore dell'edificio di processo verbale di constatazione di taluno degli illeciti di cui al terzo comma, comporta temporanea non commerciabilità dei prodotti stessi ed ordine di sospensione dei lavori. Entro i novanta giorni successivi alla predetta consegna il Ministero dal quale dipendono i verbalizzanti, se ravvisa sussistenti gli illeciti, emana provvedimento motivato in applicazione del terzo comma e lo comunica al fabbricante o suo mandatario ed al possessore dei prodotti, nonchè al costruttore; in tal caso, l'importo del costo della verifica o del controllo è maggiorato del 50 per cento. 5. (Comma così modificato dall'art. 1, d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 499). Ove si constati che prodotti, anche se muniti della marcatura CE o dell'attestato di conformità , o del benestare tecnico europeo, ed utilizzati conformemente all'art. 2, secondo comma, possono compromettere la sicurezza delle persone e/o dei beni, il Ministero competente con provvedimento cautelare ne vieta l'immissione in commercio e l'utilizzazione, eventualmente disponendone il sequestro. 6. Il provvedimento di cui al quinto comma, è comunicato entro dieci giorni alla commissione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 6-bis. (Comma aggiunto dall'art. 6, d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 499). Fatte salve le norme stabilite al comma 6-ter: a) la constatazione di apposizione indebita della marcatura CE comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dall'amministrazione competente; b) nel caso in cui persista la mancanza di conformità l'amministrazione competente adotta tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione o a garantirne il ritiro dal commercio. 6-ter. (Comma aggiunto dall'art. 6, d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 499). Se un prodotto dichiarato conforme non risponde ai requisiti essenziali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993 n. 246, e successive modificazioni, le amministrazioni competenti adottano tutte le misure utili per il ritiro temporaneo dei prodotti dal mercato o per proibirne o limitarne la libera circolazione; i provvedimenti vengono comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne informa immediatamente la Commissione europea, precisandone i motivi e indicando, in particolare, se la non conformità è dovuta: a) al mancato rispetto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993 n. 246, qualora il prodotto non corrisponda alle specificazioni tecniche di cui agli articoli 1 e 3 del decreto presidenziale medesimo e successive modificazioni; b) ad un'imperfetta applicazione delle specificazioni tecniche di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993 n. 246, e successive modificazioni; c) ad una lacuna delle specificazioni tecniche stesse di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993 n. 246, e successive modificazioni. Art. 12. Prodotti in esemplare unico 1. Per i prodotti fabbricati in esemplare unico il fabbricante o il suo mandatario adotterà per la dichiarazione di conformità la procedura n. 3 prevista al primo comma dell'art. 7, salvo disposizione contraria definita dalle autorità comunitarie, relativa a prodotti che possano avere degli effetti particolarmente importanti sulla salute e sulla sicurezza. Art. 13. Prodotti marginali 1. (Comma così modificato dall'art. 1, d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 499). I prodotti che non hanno una diretta incidenza sulla salute e sulla sicurezza non devono recare la marcatura CE. 2. Gli elenchi dei prodotti di cui al comma precedente individuati dalla Commissione per i quali l'immissione sul mercato è subordinata solo ad una dichiarazione di conformità alle "regole dell'arte" rilasciata dal fabbricante, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. Art. 14. Comitato permanente 1. I rappresentanti in seno al comitato permanente previsto dall'art. 19 della direttiva n. 89/106/CEE sono nominati dal Ministro degli affari esteri su designazione rispettivamente del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro dei lavori pubblici. I predetti rappresentanti possono essere assistiti da esperti. Un esperto permanente è designato dal Ministro dell'interno nell'ambito della Direzione generale per la protezione civile e dei servizi antincendio. 2. I rappresentanti di cui al primo comma coordinano la propria attività con le altre amministrazioni pubbliche interessate, anche per la designazione dei componenti di comitati tecnici di cui all'art. 12 della direttiva n. 89/106/CEE. 3. Il primo comma si applica anche per la designazione e nomina di supplenti dei rappresentanti e degli esperti permanenti. Art. 15. Proventi 1. I proventi derivanti da attività svolte da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, per gli adempimenti di cui agli artt. 5, 6, 8, 9 e 11, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati ogni due anni i proventi di cui al primo comma, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, e le relative modalità di riscossione. In prima attuazione il decreto viene emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Art. 16. Norma transitoria. 1. (Comma così modificato dall'art. 1, d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 499). I prodotti conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere commercializzati e messi in opera pur essendo sprovvisti della marcatura CE, per quanto e fino a quando non saranno completati e comunicati alla Repubblica italiana gli atti comunitari attuativi della direttiva n. 89/106/CEE. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 aprile 1993 SCALFARO Presidente del Consiglio dei Ministri: Amato Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie: Ciaurro Visto, il Guardasigilli:Conso Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1993 Atti di governo, registro n. 88, foglio n. 54 Allegato A REQUISITI ESSENZIALI AI QUALI DEBBONO RISPONDERE LE OPERE 1) Resistenza meccanica e stabilità Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo da sopportare i carichi prevedibili senza dar luogo a crollo totale o parziale, deformazioni inammissibili, deterioramenti di sue parti o degli impianti fissi, danneggiamenti anche conseguenti ad eventi accidentali ma comunque prevedibili. 2) Sicurezza in caso d'incendio Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo da garantire, in caso di incendio: - la stabilità degli elementi portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso agli occupanti; - la limitata propagazione del fuoco e dei fumi, anche riguardo alle opere vicine; -la possibilità che gli occupanti lascino l'opera indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; - la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza. 3) Igiene, salute ed ambiente Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo da non costituire una minaccia per l'igiene o la salute degli occupanti o dei vicini, causata, in particolare, dalla formazione di gas nocivi, dalla presenza nell'aria di particelle o di gas pericolosi, dall'emissione di radiazioni pericolose, dall'inquinamento o dalla contaminazione dell'acqua o del suolo, da difetti di evacuazione delle acque, dai fumi e dai residui solidi o liquidi e dalla formazione di umidità in parti o sulle superfici interne dell'opera. 4) Sicurezza di utilizzazione Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo tale che la sua utilizzazione o il suo funzionamento non presentino dei rischi inaccettabili di incidenti come scivolamenti, cadute, colpi, bruciature, scariche elettriche, ferimenti a seguito di esplosioni ed altri prevedibili danneggiamenti alle persone che la occupano o che si trovano nelle sue prossimità . 5) Protezione contro il rumore Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo tale che il rumore percepito dagli occupanti o da persone trovantesi in sua prossimità sia mantenuto a livelli che non presentino minaccia per la loro salute e che non permetta loro di dormire, di riposarsi e di lavorare in condizioni soddisfacenti. 6) Risparmio energetico e isolamento termico Per soddisfare questa esi- genza l'opera ed i suoi impianti di riscaldamento, di raffreddamento e di aerazione devono essere concepiti e costruiti in modo tale che il consumo d'energia necessario all'utilizzazione resti moderato tenuto conto delle condizioni climatiche locali, senza purtuttavia nuovece al comfort termico degli occupanti. Allegato B CONDIZIONI MINIME CHE DEVONO ESSERE SODDISFATTE DAGLI ORGANISMI AUTORIZZATI 1) Gli organismi autorizzati devono disporre del personale qualificato in numero sufficiente e dei mezzi tecnici necessari per assolvere adeguatamente le mansioni tecniche amministrative connesse con il rilascio delle certificazioni. |
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